Gli articoli 518 co. 6 (pignoramento mobiliare), 521-bis co. 5 (pignoramento autoveicoli), 543 co. 4 (pignoramento presso terzi), 557 co. 2 (pignoramento immobiliare) richiedono – per quanto qui di interesse – che con l’iscrizione a ruolo del pignoramento siano depositate “copie conformi” di titolo, precetto e pignoramento.
È ragionevole pensare che se si può depositare una copia autentica a maggior ragione si può depositare l’originale, ossia il duplicato. Il ragionamento però non è così scontato dato che il legislatore non ha espressamente previsto il deposito dei duplicati. Pertanto un’interpretazione rigidamente letterale quanto formalista potrebbe portare a una decisione di inefficacia del pignoramento nel caso di deposito del duplicato invece della copia di tali atti.
Per meglio comprendere il problema dobbiamo capire il significato dei termini “duplicato” e “copia” ricorrendo alle definizioni riportate nell’art. 1. del Codice dell’Amministrazione Digitale, più precisamente ai punti i-bis (copia informatica di documento analogico), i-ter (copia per immagine), i-quater (copia informatica di documento informatico), i-quinquies (duplicato).
In sintesi, secondo le norme richiamate, la copia è identica per contenuto ma differente da un punto di vista informatico, mentre il duplicato corrisponde perfettamente all’originale anche sotto il profilo informatico dato che ha la stessa sequenza di valori binari.
L’art. 23-bis CAD precisa conseguentemente che i duplicati hanno il medesimo valore giuridico del documento informatico originale da cui sono tratti. Anche le copie lo hanno solo però se la loro conformità all’originale è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Tecnicamente dunque il duplicato è l’originale infatti i due file non sono distinguibili tra loro. Ne deriva che essendo il duplicato perfettamente corrispondente all’originale non serve autenticarlo, a differenza di quanto avviene con la copia.
Ritornando ora alla questione in oggetto, il problema del duplicato si era già posto da tempo dato che il titolo e il precetto vengono formati digitalmente e quindi sono depositabili in forma di duplicato, in particolare se notificati via PEC. Ora il problema è ancora più attuale dato che l’atto o il verbale di pignoramento è rilasciato dall’UNEP in forma digitale e quindi può essere depositato in forma di duplicato al momento dell’iscrizione a ruolo.
È quindi sensato chiedersi se per rispettare pedestremente il dettato normativo (che prevede il deposito di “copie conformi” di titolo, precetto e pignoramento) avrebbe senso trasformare gli originali (duplicati) in copie per poi attestarne la conformità all’originale stesso da cui è stata estratta la copia.
È peraltro confortante segnalare come si stia formando una giurisprudenza di merito sul punto che – richiamando anche il principio espresso dalla Cass. n. 981/2023 in tema di produzione in giudizio di atti nativi digitali – supera l’impasse legislativo affermando che ai fini dell’iscrizione a ruolo di un procedimento esecutivo l’allegazione da parte dell’avvocato di titolo, precetto e pignoramento in formato originale informatico (cioè i duplicati) non necessita di attestazione alcuna (Tribunale Fermo 05/02/2026 n. 58, Tribunale Potenza 13/04/2026 n. 999). Il medesimo orientamento non ritiene, altresì, necessaria alcuna attestazione di conformità in relazione alla produzione della nota di trascrizione (peraltro ora rilasciata solo in formato digitale) per i pignoramenti immobiliari (Corte d’Appello Venezia 12/02/2026 n. 288).
Non ci resta pertanto che augurarci che anche la suprema Corte accolga tale indirizzo che dimostra una spiccata maturità tecnologica e, soprattutto, una corretta applicazione combinata del CAD e delle norme di rito.
Sarebbe anche auspicabile un intervento del legislatore, dirimendo ogni ambiguità, che aggiungesse il termine “duplicati” agli articoli sopra citati per escludere la possibilità di incorrere in decisioni che, attenendosi al solo tenore letterale delle norme e non interpretandole in modo logico sistematico, dichiarino l’inefficacia del pignoramento.
Per approfondire il tema si consiglia la lettura dell’articolo del Collega Roberto Arcella consultabile qui.
