La modifica introdotta dall’art. 196 sexies disp. att. c.p.c. anticipa, rispetto al passato, il momento di avvenuto deposito telematico dell’atto a quando “è generata la conferma del completamento della trasmissione”. In altre parole, il deposito si ha per effettuato con la prima PEC (ricevuta di accettazione): fa quindi fede il riferimento temporale riportato in tale PEC.
La seconda PEC, dunque, non attesta più l’avvenuto deposito.
Segue la terza PEC generata automaticamente dopo che i sistemi Giustizia hanno verificato se:
– l’indirizzo del mittente è censito nel ReGIndE;
– il messaggio PEC aderisce alle specifiche tecniche;
– la dimensione del messaggio eccede la dimensione massima consentita (art. 17 specifiche tecniche).
L’accettazione del deposito (quarta PEC) è effettuata automaticamente dal sistema Giustizia o manualmente dalla cancelleria a seconda dei casi. Con tale accettazione l’atto viene reso disponibile per la consultazione a tutti i soggetti del processo ed è pertanto scaricabile.
I redattori atti indicano il momento di avvenuto deposito (corrispondente al riferimento temporale contenuto nella prima PEC), per consentire all’avvocato di provare la tempestività del proprio deposito.
Il sistema Giustizia invece non può leggere la prima PEC per cui riporta solo le successive.
Solo con l’avvenuta accettazione del deposito (corrispondente al riferimento temporale contenuto nella quarta PEC) l’atto è disponibile per tutti i soggetti del processo.
Il giudice, nella propria consolle, vede indicata la c.d. “data evento”, sicché può direttamente verificare la tempestività del deposito dell’atto.
L’avvocato che lamenta di non aver potuto visionare un atto avversario, perché accettato dalla cancelleria non in tempo rispetto all’udienza o alla scadenza, potrà supportare eventuali richieste di proroga o ulteriore termine mostrando la c.d. “data di registrazione” da parte della cancelleria; il giudice non ha la disponibilità immediata di tale dato.
